In molti si chiedono se le agenzie di recupero crediti possono attingere al conto corrente per i debiti non pagati: ecco la risposta.
Molte persone si chiedono se le agenzie di recupero crediti possano, effettivamente, attingere al conto corrente per riscuotere i debiti non pagati dagli utenti morosi. Una domanda importante alla quale, nelle prossime righe, forniremo una risposta articolata. Scopriamo, dunque, come possono agire tali enti per recuperare soldi dagli utenti morosi.
Agenzie di recupero crediti possono attingere dal conto corrente?
Molte agenzie di recupero crediti chiamano i propri clienti per avvisare loro che se non saranno quanto prima il debito contratto, la morosità crescerà e per questo motivo potranno poi agire diversamente, pignorando i risparmi presenti sul conto corrente postale o bancario.
Anche se è una comunicazione del genere, può spaventare il cliente che si sente braccato, in sostanza, dall’azione di queste agenzie, bisogna fare chiarezza su un punto molto importante che riguarda il pignoramento presso terzi nel momento in cui si debba recuperare delle somme depositate presso degli intermediari finanziari.
Attraverso la procedura del pignoramento verso terzi, dunque, si può andare a bloccare il conto corrente al fine di recuperare le somme dell’utente moroso. Per fare ciò, però, bisogna rispettare determinati requisiti.
Pignoramento presso terzi: come funziona
Al fine di avviare una procedura di pignoramento presso terzi bisogna rispettare determinati criteri. Innanzitutto, va effettuato da un soggetto titolare del diritto di credito che – nei fatti – è munito di un titolo esecutivo, documento ufficiale che permetta – per l’appunto – di prelevare denaro dai conti correnti postali o bancari.
Tale documento, oltretutto, viene fornito, ad esempio mediante sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, assegno protestato o cambiale. Infine, può essere attuato anche per una cartella esattoriale non pagata.
Prima di avviare una procedura di recupero credito attraverso il pignoramento presso terzi, il creditore, innanzitutto, deve inviare una notifica al cliente, definita atto di precetto. Mediante questo documento, dunque, il debitore è invitato a pagare la somma dovuta entro non oltre 10 giorni.
Il pignoramento, ad ogni modo, diventa illegittimo e privo di possibilità di fare opposizione nel momento in cui il debitore non riceve tale atto o se sono trascorsi più di 90 giorni dalla sua notifica.
Dopo tale notifica, dunque, il creditore deve notificare l’atto di pignoramento presso terzi, ossia la banca o alla posta presso i quali il debitore ha un conto corrente intestato.
Se il conto risulta attivo, dunque, le somme in esso contenute saranno bloccate e poi stornate al creditore nel momento in cui sarà avviata un’udienza in tribunale apposita. In quel caso, dunque, il giudice ordinerà all’istituto bancario postale di versare le somme a favore del creditore. In definitiva, dunque, lei agenzie di recupero credito non possono avviare alcun pignoramento.