La Legge 104 prevede la possibilità di usufruire di permessi retribuiti dal lavoro. Ma cosa succede se nel certificato di ricovero non viene specificata la gravità della malattia?
Quando si parla di Legge 104 si fa riferimento alla normativa in vigore dal 1992 riguardante la tutela delle persone con disabilità. L’obiettivo è garantire a queste ultime il rispetto dei loro diritti, un’adeguata assistenza che tenga conto delle loro necessità e l’integrazione nei vari ambiti sociali. Per poter beneficiare delle agevolazioni, tuttavia, è fondamentale essere in possesso di determinati requisiti e attenersi ad alcuni vincoli.
L’emanazione della Legge 104 ha rappresentato un importante passo avanti per quanto concerne i diritti delle persone con disabilità. La normativa mira a rimuovere gli ostacoli che ledono all’autonomia di queste ultime intervenendo contro l’emarginazione sociale e assicurando che i diretti interessati possano godere al meglio dei propri dritti, nei diversi ambiti della loro vita: dalla famiglia alla scuola, fino al lavoro.
La Legge 104 non coinvolge esclusivamente l’individuo con disabilità. A poter usufruire delle agevolazioni previste sono anche i caregiver, ossia i familiari o il coniuge che si occupano della sua assistenza. Tra i benefici riconosciuti spiccano i permessi retribuiti dal lavoro che possono essere di 2 ore giornaliere o, in alternativa, 3 giorni mensili.
Legge 104, è possibile presentare il certificato di ricovero senza gravità della malattia? Ecco cosa sapere
I familiari o il coniuge della persona con disabilità, dunque, hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per dedicarsi alla cura di quest’ultima. Se il parente (o coniuge) disabile dovesse essere ricoverato, i suoi caregiver avrebbero modo di usufruire dei permessi retribuiti per assistenza fornendo al datore di lavoro il certificato di ricovero del familiare malato.
Ciò vale sia nel caso della legge 104/1992 che della 53/2000, la quale riconosce il diritto ad assentarsi dal lavoro per 3 giorni qualora il coniuge o un parente (entro il secondo grado) dovesse essere interessato da grave infermità o perdere la vita. In molti si chiedono se il certificato sia da considerarsi valido anche se privo di specificazione sulla gravità della malattia.
Una sentenza della Corte di Cassazione ha risposto al quesito. Con l’ordinanza n.14794 del 2019, infatti, è stato respinto il ricorso presentato da un’azienda che si rifiutava di riconoscere il diritto ai permessi retribuiti per una lavoratrice che si era assentata per 3 giorni per poter prestare assistenza alla madre ricoverata in ospedale in seguito ad un intervento chirurgico.
Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che i certificati medici forniti al datore di lavoro contengano la “documentata grave infermità” affinché i permessi retribuiti siano validi. Questa può essere “provata successivamente attraverso idonea documentazione medica”.
La sentenza ha sottolineato la distinzione tra le modalità amministrative per godere dei permessi e la prova che il dipendente è tenuto a dare relativamente all’infermità del familiare nel caso in cui il datore di lavoro contesti la sua assenza.