Detrazioni per acquisto auto disabili: ecco le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate su quanto si può scaricare in dichiarazione dei redditi.
Quando si compra un nuovo veicolo destinato al trasporto di persone con disabilità, una parte della spesa si può recuperare in dichiarazione dei redditi, in base a quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate. Trattandosi di una materia con molte variabili, è bene fare chiarezza per non avere più alcun dubbio a riguardo: ecco quanto si può scaricare per l’acquisto di un’auto nuova.
Chi ha una disabilità accertata e documentata, può beneficiare di una detrazione Irpef del 19% quando acquista un mezzo di locomozione, secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate. La questione però non è così semplice e sbrigativa. Infatti, ci sono diverse cose da conoscere. Innanzitutto, si deve sapere che la detrazione si può applicare solamente su una spesa massima di 18.075,99 euro, e che la si può usare una volta sola, ossia per un solo veicolo, in 4 anni. L’unico caso in cui si può beneficiare della detrazione due volte in un quadriennio, è se il primo veicolo viene demolito prima dell’acquisto del secondo.
Si può beneficiare della detrazione in un’unica soluzione oppure dividerla in 4 rate annuali dello stesso importo. Una cosa positiva, è che questa detrazione non comprende gli adattamenti del mezzo per la disabilità specifica, le cui spese sono detraibili a parte con un’altra detrazione (sempre del 19%). Al contrario, all’interno della soglia massima di spesa devono rientrare le spese di riparazione straordinaria. Questo vuol dire che tutto ciò che riguarda assicurazione, carburante, lubrificante e gli altri costi ordinari, non rientra nell’agevolazione.
Come anticipato, questa è una materia alquanto complessa, e bisogna anche sapere che, così come la detrazione si può ottenere, si può anche perdere. Questo accade quando il veicolo si trasferisce ad un altro proprietario, a prescindere che sia a titolo oneroso o gratuito, nei due anni successivi all’acquisto. In questo caso, come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, “è dovuta la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dalla loro applicazione”.
Visto che però le condizioni fisiche e le necessità di una persona con disabilità possono mutare nel tempo, questa disposizione non si applica quando il veicolo si cambia per acquistarne uno più adatto alle nuove esigenze. Quindi, non si perde l’agevolazione ottenuta fino a quel momento, ma non se ne ottiene una nuova a meno che il veicolo non sia cancellato dal PRA per furto o demolizione.
L’ultima casistica da conoscere è quella di un erede che ha ricevuto da un genitore disabile un mezzo di locomozione, e decide di rivenderlo prima che siano passati due anni dal suo acquisto. In questo caso, l’erede non deve restituire l’agevolazione di cui il genitore ha usufruito fino a quel momento.
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