E’ arrivato l’ok del Consiglio dei Ministri alle misure che riguardano i ristori per le alluvioni in Emilia Romagna, Toscana e Marche.
Le alluvioni e in generale gli eventi naturali di natura catastrofica sono sempre più frequenti in Italia, anche e soprattutto a causa dell’emergenza climatica in corso. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che prevede misure urgenti per affrontare le conseguenze delle alluvioni che hanno colpito Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023. Il decreto mira a sostenere la ricostruzione e ad attuare interventi di protezione civile, oltre a garantire lo svolgimento di grandi eventi internazionali.
L’articolo 1 del decreto stabilisce l’erogazione di contributi ai soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive che hanno subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali. Questo rappresenta un primo passo importante verso il recupero delle aree colpite dalle calamità.
Per quanto riguarda la ricostruzione nei territori interessati dalle alluvioni, l’articolo 2 del decreto prevede che i contributi possano essere destinati anche al rimborso fino al 100% delle spese necessarie per l’acquisto di aree edificabili alternative o di immobili immediatamente disponibili per uso residenziale o produttivo nel comune del bene danneggiato.
L’articolo 3 apporta modifiche significative alla procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi destinati alla ricostruzione privata. Tra le novità più rilevanti vi è la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi della collaborazione di enti pubblici e organizzazioni statali per effettuare le verifiche sugli interventi finanziati.
Nell’ambito delle assunzioni temporanee previste negli enti locali dei territorio colpiti dall’emergenza, come stabilito dall’articolo 4, si introduce la possibilità di attingere alle graduatorie esistententi in altre amministrazioni pubbliche, ad eccezione del personale appartenente alle Forze di Polizia. L’articolo 5 conferisce al Commissario straordinario maggior potere nella scelta degli attuatorii degli interventivi senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Tra gli entitù coinvoltì figurano regionì, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasportì oltre ad altri organismì territorialì.
Con l’introduzione dell’articolo 6 si punta a migliorare la gestione delle situazioni legate al dissesto idrogeologico attraverso una convenzione quadro tra il Commissario straordinario e RFI S.p.A., comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasportì. L’articolo 7 mira a risolvere dubbi applicativī emersī in fase d’esame finalizzato alla distribuzione delle risorse destinate ai servizi tecnici specializzatī necessarī alla ricostruzionē.
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