Si può percepire l’Assegno Unico anche per i figli maggiorenni o lavoratori, ma è necessario rispettare determinate condizioni. Ecco quali.
L’Assegno Unico e Universale per i figli a carico è un sussidio riconosciuto a tutti i nuclei familiari che hanno figli fino a 21 anni di età. Da marzo 2022, ha sostituito precedenti agevolazioni destinate alle famiglie, come l’Assegno per il Nucleo Familiare, il Bonus Bebè e il Bonus Mamma Domani.
C’è, tuttavia, una differenza tra i figli minorenni e quelli maggiorenni. Per questi ultimi, infatti, è obbligatorio rispettare una specifica procedura per l’ottenimento dell’importo spettante, che si aggiunge alla presentazione della domanda iniziale e al rinnovo della DSU (la Dichiarazione Sostitutiva Unica).
Nell’ipotesi in cui i figli a carico raggiungano la maggiore età, dal mese successivo all’evento, l’INPS contrassegna la domanda per il sussidio con la dicitura “in evidenza al cittadino“. Cosa significa? Che l’erogazione dell’Assegno Unico per i figli maggiorenni viene sospesa fino a quando non verrà portato a termine l’iter burocratico stabilito dalla legge per tale categoria di beneficiari. Vediamo, dunque, quali sono gli adempimenti da compiere.
L’Assegno Unico e Universale spetta anche per i figli maggiorenni e lavoratori, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti. Il richiedente, infatti, deve indicare se i maggiorenni sono iscritti a un percorso di studio scolastico o universitario, se svolgono tirocini formativi o stage, se partecipano al Servizio Civile Universale, se sono disoccupati e iscritti presso i Centri per l’Impiego oppure se lavorano.
Per i figli lavoratori, il riconoscimento dell’Assegno Unico è possibile soltanto se il reddito percepito non è superiore a 8 mila euro annui. Solo se ricorrono tutte queste condizioni, i figli maggiorenni possono inviare domanda per il sussidio autonomamente. Come ha specificato l’INPS nella Circolare n. 23 del 2022, inoltre, i presupposti di accesso devono sussistere per tutta la durata del beneficio.
Anche nell’ipotesi in cui il figlio maggiorenne o lavoratore non abbia la residenza con i propri genitori, può ugualmente percepire l’Assegno Unico e Universale. In tal caso, tuttavia, è richiesto il rispetto di un’ulteriore condizione reddituale e, cioè, che il figlio possieda un reddito personale non superiore a 4 mila euro e fino a 8 mila euro per l’anno corrente (cd. reddito presunto).
Alla fine dell’anno, nella fase di accertamento da parte dell’Istituto di Previdenza, se il reddito effettivamente percepito è superiore a tale parametro e non è stata inviata alcuna comunicazione dai richiedenti, potrebbe sorgere l’obbligo di restituzione delle somme illegittimamente percepite.
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